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Provincia di Forlì - Cesena |
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TITOLO I - PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1 - Principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Funzioni
Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone
TITOLO II -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I: Partecipazione
in generale
Art. 5 - Principio della partecipazione
CAPO II: Partecipazione politica
Art. 6 - Forme associative
Art. 7 - Istanze, petizioni, proposte
Art. 8 - Consultazione popolare
Art. 9 - Referendum consultivo
Art. 10 - Difensore civico
Art. 11 - Poteri e funzioni
CAPO III: La
partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 12 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione
giuridica puntuale
Art. 13 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione
giuridica generale
Art. 14 - Disposizioni integrative
CAPO IV: L'accesso
agli atti e alle informazioni e il dirittodi informazione
Art. 15 - Pubblicità degli atti
Art. 16 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
Art. 17 - Accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri
Comunali
TITOLO III -
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
CAPO I: Consiglio
Art. 18 - Organi di governo
Art. 19 - Consiglio
Art. 20 - I Consiglieri
Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Art. 22 - Organizzazione e funzionamento
Art. 23 - Conferenza di programmazione Consigliare
Art. 24 - Prima adunanza
CAPO II: Sindaco
e Giunta
Art. 25 Il Sindaco
Art. 26 Il Vice Sindaco
Art. 27 - Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
Art. 28 La Giunta
Art. 29 Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
Art. 30 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
Art. 31 Sfiducia e dimissioni del Sindaco
CAPO III: Norme
comuni agli amministratori
Art. 32 Astensione obbligatoria ed indennità
TITOLO IV -
DECENTRAMENTO
CAPO I: Le frazioni
Art. 33 - Suddivisione del territorio in frazioni
CAPO II: Organismi
del decentramento
Art. 34 - Consulta di frazione
Art. 35 - Funzioni della consulta di frazione
Art. 36 - Funzionamento della consulta di frazione
Art. 37 - Consigliere delegato
TITOLO V -
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I: Forme
di gestione
Art. 38 - Assunzione dei servizi pubblici locali
Art. 39 - Trasparenza nei servizi pubblici
CAPO II: Azienda
speciale
Art. 40 - Azienda speciale
Art. 41 - Statuto, nomina e revoca degli amministratori, azione
di vigilanza
CAPO III: Istituzione
Art. 42 - Istituzione
Art. 43 - Organi dell'Istituzione
Art. 44 - Personale
Art. 45 - Rapporti con gli organi comunali
Art. 46 - Vigilanza
Art. 47 - Gestione finanziaria e contabile
CAPO IV: Altre
forme
Art. 48 - Concessioni di pubblici servizi e convenzioni
Art. 49 - Società per azioni o a responsabilità
limitata
TITOLO VI -
UFFICI E PERSONALE
CAPO I: I Principi
Art. 50 - Principi generali
Art. 51 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei
servizi
Art. 52 - Principi in materia di gestione del personale
CAPO II: Lordinamento
generale degli uffici e dei servizi
Art. 53 - Regolazione
Art. 54 - Criteri generali
CAPO III: Il
sistema di direzione
Art. 55 - Articolazione del sistema decisionale
Art. 56 - Direzione dellorganizzazione
Art. 57 - Direttore generale
Art. 58 - Segretario Comunale
Art. 59 - Comitato di direzione
CAPO IV: Le
funzioni di direzione
Art. 60 - Funzioni di direzione
Art. 61 - Rapporti con gli organi di governo
Art. 62 - Relazioni organizzative interne allapparato
Art. 63 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
Art. 64 - Responsabilità direzionali
TITOLO VII
- PROFILI FINANZIARI E CONTABILI
Art. 65 - Bilancio finanziario
Art. 66 - Gestione finanziaria
Art. 67 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria
Art. 68 - Collegio dei revisori
Art. 69 - Attività di controllo del Collegio dei revisori
Art. 70 Contratti
TITOLO VIII
MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71 Revisione ed abrogazione dello Statuto
Art. 72 Disposizioni finali
1. Il Comune di Meldola è ente autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica secondo le norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento dello Stato, della legge sulle autonomie locali e del presente Statuto. Persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità comunale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
1. Il Comune di Meldola esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali stabilite dalla Costituzione della Repubblica. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti ai principi di uguaglianza, di solidarietà, di pari dignità sociale dei cittadini, nel rispetto dei diritti inalienabili della persona. Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale. Persegue il fine dell'unità politica europea come condizione irrinunciabile per assicurare prospettive di progresso, di pace, di crescita civile e di cooperazione tra i popoli.
2. Nell'ambito delle proprie
competenze, il Comune di Meldola si adopera per concorrere a:
- valorizzare l'elemento umano come bene fondamentale e principale
ricchezza della comunità e a tal fine porre costante attenzione
ai valori dei singoli cittadini italiani e stranieri e della famiglia;
- assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei
loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità
professionali;
- garantire, anche attraverso azioni positive, la parità
giuridica, sociale ed economica della donna;
- tutelare e valorizzare le risorse ambientali e dello sviluppo
della comunità, territoriali, naturali e storico-artistiche
nell'interesse della collettività ed in funzione di una
sempre più elevata qualità della vita;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica
e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione
tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico della cooperazione;
- realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale
e di tutela attiva della maternità, dell'infanzia e della
salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale
con particolare riferimento agli anziani e alle fasce più
deboli della popolazione anche con il responsabile coinvolgimento
delle organizzazioni di volontariato;
3. Il Comune di Meldola, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli comunitari, statali, regionali e provinciali.
4. Nell'esercizio dell'attività
di programmazione il Comune assicura la partecipazione dei cittadini
singoli e associati, delle organizzazioni sindacali e di categoria
alla formazione delle proprie decisioni e promuove forme di partecipazione
alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione europea
e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
1. Il Comune rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
2. Il Comune di Meldola è titolare di proprie funzioni
di governo; esercita altresì, ai sensi delle leggi statali
e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato
e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione
e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.
1. La sede del Comune di Meldola
è situata nel Palazzo comunale. Gli organi comunali possono
riunirsi anche in sede diversa.
2. Le sembianze e l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune
sono stabiliti da un apposito regolamento. La loro utilizzazione
e riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione
del Sindaco.
1. Il Comune riconosce il diritto
degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle
associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni
della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti
dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo
svolgimento e al controllo delle attività poste in essere
dalla Amministrazione.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto di partecipare
alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune,
secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica
e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli
atti in possesso dell'ente e un'informazione completa, accessibile
e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici
locali.
4. Il Comune di Meldola, ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125,
promuove e sostiene lapporto e la presenza di entrambi i
sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari
opportunità tra uomini e donne. A tal fine:
-Il Consiglio Comunale può istituire apposita Commissione
con il compito di sottoporre allo stesso ladozione di interventi
per la concreta attuazione dei principi della legge predetta;
-negli organi collegiali del Comune deve, di regola, essere garantita
la presenza di almeno un componente dellaltro sesso;
-gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune devono,
nei rispettivi atti costitutivi e negli Statuti, prevedere norme
analoghe a quelle previste dal presente Statuto in materia di
pari opportunità.
1. Il Comune favorisce lo sviluppo
e l'attività delle forme associative della propria popolazione,
anche su base di frazione, con interventi che consistono di norma
nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di
sostegno reale.
2. Gli interventi di cui al comma I sono destinati ad associazioni
e altre forme associative senza fine di lucro che abbiano richiesto
la propria iscrizione in apposito elenco, di cui una sezione è
riservata alle organizzazioni di volontariato, periodicamente
aggiornato a cura dell'Amministrazione, e sono erogati in conformità
ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati
dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo
12, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti
criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate,
anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi
assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio Comunale di una
relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione
e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla
Amministrazione Comunale.
3. Le forme associative di cui al comma II possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 7 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 8.
4. Per facilitare l'aggregazione
di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di
richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti
sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o
consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività.
Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni,
in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.
1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di Meldola hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede ad esaminarla tempestivamente.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente.
4. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione, che dovrà avvenire entro trenta giorni. Trascorsi i trenta giorni ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
5. La proposta, sottoscritta da almeno cento elettori residenti nel Comune, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime. A tal fine, il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti. In ogni caso, la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
6. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori trenta giorni nel caso in cui il Consiglio o la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, abbiano deciso il rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.
7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
8. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare ai capigruppo l'elenco di quelle respinte.
9. L'esercizio di istanze, petizioni
e proposte è ulteriormente disciplinato dal regolamento.
1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da un terzo dei componenti il Consiglio Comunale, e da un numero di cittadini residenti non inferiore a cento.
3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi I e II, in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Qualora la consultazione sia stata promossa dalla popolazione, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al quaranta per cento degli aventi diritto.
5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma I, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni necessarie.
1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, o quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono comunque essere sottoposte a referendum le proposte di revisione dello Statuto e gli altri atti rientranti nelle materie indicate dal regolamento comunale. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma VII, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.
3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Se la proposta sottoposta a referendum è stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni, sia nel caso che intenda conformarsi al risultato di essa, sia nel caso che intenda discostarsi.
6. Le proposte di referendum non accolte dal comitato dei garanti e quelle per le quali non si è conseguito il quorum prescritto possono, a richiesta dei promotori, essere discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni. A questo scopo si osserva il procedimento disciplinato dall'articolo 7.
7. Il regolamento determina
le materie per le quali non è ammesso referendum, i criteri
di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta
e l'autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni
di voto.
1. Qualora si realizzino le condizioni per una sua gestione in forma associata con altri enti locali territoriali e mediante la stipula di unapposita convenzione che dovrà recepire le norme dettate dal presente Statuto, verrà istituito lufficio del difensore civico, quale garante dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. La decisione in merito alla sua istituzione e lapprovazione della relativa convenzione sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le procedure di nomina e revoca del Difensore civico sono stabilite nel Regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.
2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, residenti, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici della Amministrazione locale e i dipendenti ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
4. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se lo ritiene opportuno, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.
5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma IV, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
6. Il difensore civico, se nel
corso della sua attività riscontra disfunzioni, carenze
o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi
una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi
non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle
sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il
capo dell'ufficio o il Sindaco o il Segretario Comunale, per l'eventuale
segnalazione alla Commissione di Disciplina, dandone nel contempo
comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti
venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli
estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale,
come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, è tenuto
a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria
nonché alla Giunta Comunale.
8. Il difensore civico esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni
comunali di cui allart. 127, comma 1, lettere a), b), c),
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo le modalità previste
dallart. 127, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 medesimo.
9. Il regolamento intercomunale detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune di Meldola assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Fermo restando quanto previsto
dal comma I, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura,
i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti
rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare
fatti rilevanti agli stessi fini, fatti salvi i settori concernenti
la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
3. Nell'esercizio della partecipazione
è ammesso l'istituto della rappresentanza.
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune di Meldola assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.
3. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo individuati dal regolamento, e secondo le modalità di svolgimento da questo fissate, l'adozione definitiva dell'atto da parte del Comune è preceduta da udienza pubblica.
1. Il regolamento di cui all'articolo
13 detta ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e
di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
1. Sono pubblicate mediante
affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
salva diversa disposizione di legge:
a) - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
b) - le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere
portati alla conoscenza della Collettività;
c) - gli altri atti indicati dai regolamenti, comprese le determinazioni,
salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti
alla riservatezza protetti dalla legge.
2. LAmministrazione cura
di offrire alla Collettività quelle ulteriori forme di
pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri
compatibile alla proprie risorse.
1. Gli atti e documenti amministrativi
comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli
coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione
di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata
dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto
al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento.
L'Amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni
da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori
di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:
a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione
ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse
disponibili;
b) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di
vita della popolazione;
c) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati
direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione
garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridicamente tutelati.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti
e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire
o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa
ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti.
Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in
un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito,
non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità
organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi
di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione
dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione.
4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione
è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite
dalla legge, ai sensi di regolamento.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli
costi di riproduzione.
6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda
documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
1. Il Comune garantisce il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, detenuti dagli uffici dell'ente e dai suoi organismi strumentali.
2. Le modalità di esercizio
del diritto sono disciplinate dal regolamento nel rispetto dei
seguenti principi:
a) - la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile
dell'unità organizzativa interessata.
b) - il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti
dalla legge;
c) - nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso
nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa
competente ad emanarla;
d) - il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti
in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi
nei limiti dello stanziamento fissato per ciascun gruppo consiliare
in sede di bilancio di previsione.
1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono organi elettivi, la Giunta è nominata dal Sindaco.
3. Le funzioni degli organi
comunali sono previste ed assegnate dalla legislazione e dallo
Statuto.
1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le
procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto
di:
a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola,
presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione
e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i
modi e le forme previsti dal regolamento Consiliare.
b) - presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza
del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata
ad altri organi in base alla legge;
c) - presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni a cui lo stesso,
anche tramite gli assessori delegati, risponderà entro
trenta giorni nelle forme previste dal regolamento;
d) - ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende,
dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni
utili all'espletamento del proprio mandato ai sensi dell'art.
19;
e) - sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti,
entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni
della Giunta e del Consiglio comunale.
3. Ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
1. I Consiglieri Comunali che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141, comma 1, lettera b), numero 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, se Consigliere Comunale. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dellattività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dellopposizione.
3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.
4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dellEnte, lAmministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate allesercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
6. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.
1. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza di programmazione consiliare, organismo consultivo del Sindaco medesimo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui allart. 10, comma 5.
2. La Conferenza di programmazione è formato dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di assenza od altro impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco od altro Consigliere da lui incaricato.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Conferenza di programmazione.
1. Il Consiglio è convocato
in prima seduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti; la stessa seduta deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale - presieduto dal Sindaco
- quale primo adempimento procede alla convalida dei consiglieri
neo eletti compreso il Sindaco, e giudica sulle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità ai sensi di legge disponendo le eventuali
surroghe.
3. Nella medesima seduta il Sindaco dà comunicazione dellavvenuta
nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco.
4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo
insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale,
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun
Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti,
le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio
Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato
di attuazione dei programmi. E facoltà del Consiglio
di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato
del Sindaco le linee programmatiche.
5. Ai citati adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovraintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.
3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
4. Spetta al Sindaco, in quanto
organo responsabile dell'amministrazione comunale:
a) - nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la
compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate
dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
legge e dal presente Statuto.
b) - nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione,
il Segretario comunale nonché conferirgli le funzioni di
direzione generale dellEnte; nominare il Vice Segretario
comunale;
c) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi
programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato
nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione
e nell'attuazione di speciali obiettivi;
d) - promuovere conferenze di servizi nonché accordi di
programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
e) - impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore
generale, ove nominato e distinto;
f) - risolvere conflitti di competenza, attivi e passivi, fra
gli uffici interni all'Ente nonché coordinare e dare impulso
agli interventi la cui progettazione, sovraintendenza e verifica
siano affidati al compito congiunto di più organismi od
apparati dell'Amministrazione ovvero comunque richiedano un'integrazione
funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
g) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare
che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici
o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva
attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
h) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività
comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società
o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
i) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli
accordi di programma;
l) - promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti
pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze
periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative
dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività
dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
m) - rilasciare attestati di notorietà pubblica;
n) - concludere gli accordi di cui all'art. 15 della l. n. 241
del 1990;
o) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni;
p) - impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio
di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla
legge e dai regolamenti;
q) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi
della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed
urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti
che lo attuano riservano alla sua competenza;
r) - al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio comunale e nellambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici
nonché, dintesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
s) - costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo,
un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze,
dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto
a tempo determinato;
t) rappresentare in giudizio il Comune e compiere gli atti
conservativi dei beni e dei diritti comunali.
5. Il Sindaco coordina i lavori del Comitato di direzione, di cui nomina i componenti.
6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
1. La Giunta comunale è composta da un numero massimo di 6 Assessori, oltre al Sindaco.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 6, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente esercizio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in
ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite
le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in
materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
contrazione di mutui, emissione dei prestiti obbligazionari, appalti,
concessioni, ai sensi dell'art. 42, lettere h) e l) del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento,
con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già
stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì
alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza
alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione
e transazione.
La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) - Delibera le azioni giudiziarie attive e passive ed approva
gli atti di transazione;
b) - propone al consiglio i regolamenti;
c) - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio
e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
d) - elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
e) - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione e decentramento;
f) - modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio
i criteri per le determinazione di quelle nuove;
g) - nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici
su proposta del responsabile del servizio interessato;
h) - propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a
enti e persone;
i) - approva i regolamenti sullordinamento degli uffici
e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio;
j) - nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco
a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
k) - dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
l) - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
m) - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto
ad altro organo;
n) - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
o) - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali
che sorgessero fra gli organi gestionali dellente;
p) - fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dellapparato, sentito il
direttore generale o il Segretario comunale in mancanza del direttore;
q) - determina, sentito il nucleo di valutazione, i misuratori
e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo
i principi stabiliti dal consiglio;
r) - approva il Piano esecutivo di gestione.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari affinché siano messe a disposizione dei Consiglieri, contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio.
1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale nonché, ove nominato, del Direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base delle linee programmatiche di cui allart. 14, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, gli Assessori sottopongono annualmente al Sindaco ovvero, se nominato, al Direttore generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovraintendono. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile gli standard di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art. 42, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione del piano dettagliato degli obiettivi nonché, ove adottato, del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tali evenienze, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
1. Gli Amministratori di cui allart. 77, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4^ grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellAmministratore o di parenti o affini fino al 4^ grado.
2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.
1. Il territorio del Comune è suddiviso in frazioni: aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico, dotazione di servizi comunali e caratteristiche socio economiche.
2. La delimitazione territoriale, il numero, e la denominazione delle frazioni sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento.
3. La modificazione delle frazioni esistenti e di quelle che saranno istituite dal regolamento di cui al comma II sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale previa consultazione delle popolazioni interessate nelle forme che il Consiglio stesso determinerà di volta in volta.
1. In ogni frazione è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuabile di attività. La consulta è formata da un massimo di nove componenti, che durano in carica quanto il Consiglio Comunale e possono essere rinominati.
2. Le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio Comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento.
1. La consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
2. Nelle materie di cui sopra la consulta può deliberare interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare ai competenti organi del Comune, i quali debbono deliberare o prendere determinazioni in ordine ad essi.
3. La funzione consultiva della consulta è svolta, su iniziativa della consulta stessa, in forma di votazione di ordini del giorno non vincolanti, in tutte le materie di cui al comma I, nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengano di sottoporre alla consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della consulta con la partecipazione degli Amministratori Comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla consulta.
4. Prima della definizione degli strumenti di previsione contabile, il Sindaco convoca specifiche riunioni delle consulte al fine di rendere possibile il loro concorso all'individuazione degli obiettivi di programmazione. Analoghe riunioni debbono essere convocate prima dell'adozione delle varianti generali degli strumenti urbanistici e degli strumenti di attuazione di essi o dei progetti di opere pubbliche che interessino il territorio della frazione, escluse le successive varianti non essenziali di tali piani e progetti.
5. La consulta svolge azioni di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali decentrate nella frazione richiedendo informazioni al Sindaco od ai dipendenti comunali, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi anche nelle sedi dei servizi stessi, ed avanzando interrogazioni alla Giunta od al Consiglio Comunale.
1. La prima convocazione della consulta è fatta dal Sindaco, per l'elezione del presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta od a maggioranza semplice nelle successive.
2. Il presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; egli può farsi sostituire da altro membro della consulta.
3. Con regolamento comunale possono essere dettate norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della consulta.
1. Con le modalità dell'articolo 54, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco può delegare un Consigliere Comunale ad esercitare nell'ambito della frazione le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici decentrati oltre ad eventuali funzioni di ufficiale di governo.
2. La funzione di Consigliere delegato di frazione è incompatibile con quella di membro della Giunta municipale.
1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Istituzione, di azienda speciale, di società per azioni o a r.l. a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di s.p.a. senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La proposta di delibera consiliare
di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente
specificare in motivazione:
a) - la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione
di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo
collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità
locale;
b) - la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli
obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) - gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi
organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti
dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità
collaborative con altri enti locali;
d) - i rapporti con i restanti apparati comunali.
3. La proposta di delibera consiliare
deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse
forme di modalità di gestione prescelte:
a) - le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
nel caso di concessione a terzi;
b) - gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che
richiedono la gestione per azienda speciale;
c) - i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali
tramite Istituzione;
d) - le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che
rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici
o privati tramite società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale;
e) - la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi
destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono
l'esercizio in forma coordinata;
f) - le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio
di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono
la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un
solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipano
enti diversi dai consorzi già istituiti.
4. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo e dalla legge.
1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune, sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonchè a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con il regolamento della disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3. Le aziende e i consorzi non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.
1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
1. Gli Statuti delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Comunale con la medesima maggioranza richiesta per lo Statuto del Comune. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi delle aziende speciali e conferisce il capitale di dotazione. La nomina degli amministratori compete al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al di fuori dei consiglieri e fra coloro che possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. La revoca degli amministratori è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonchè per gravi inefficienze riscontrate nellerogazione dei servizi gestiti.
1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio che costituisce l'Istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare alla Istituzione.
1. Sono organi della Istituzione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il presidente;
- il direttore.
2. Il consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Sindaco; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri scelti all'interno di una rosa espressa dalle formazioni sociali o dalle associazioni di cittadini e di utenti.
3. Il presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
4. Il Direttore è nominato dal Sindaco per un periodo di tempo determinato e può essere confermato con formale provvedimento. Lincarico di Direttore può essere assegnato a personale di ruolo del Comune, ovvero a persone esterne mediante contratto a tempo determinato e previa idonea selezione.
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.
1. La Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio Comunale gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'Istituzione, il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle Istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale. Il Sindaco provvede alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Ogni atto a carattere generale riguardante l'attività ed i servizi dell'Istituzione, ivi compresa la predisposizione della relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo è riservato al Consiglio di Amministrazione.
Il regolamento di contabilità determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del presidente e del direttore.
1. La vigilanza sull'azione
delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni
forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:
a) - dalle competenti Commissioni consiliari, con riguardo al
rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed
al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
b) - dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.
1. Il Comune conferisce alle Istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Le Istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
3. Secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 48, le Istituzioni dispongono di autonomia di bilancio.
4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle Istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.
1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente subordina il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'Amministrazione Comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore a cinque anni, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, ed eventualmente al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito della attività esercitata dalla società medesima.
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità e economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, lefficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.
2. Lazione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, allestensione dellarea e dellambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine lAmministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dellorganizzazione del lavoro.
3. E compito dellAmministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.
1. Lordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
2. Ai sensi dei successivi articoli 56 e 57, lordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato mediante uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta alla luce dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
1. Lordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli Amministratori elettivi e burocratici.
2. A tal fine lAmministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale e ladozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dellente.
1. Lordinamento generale
degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto
della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di
lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione
della Giunta Comunale.
2. Lordinamento così costituito rappresenta la fonte
di cognizione giuridica per la gestione delle attività
organizzatorie dellEnte. Detti regolamenti riferiscono alle
diverse materie che ne costituiscono loggetto, i criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato
in uno schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.
1. La competenza regolatrice del Consiglio Comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante lapprovazione di criteri generali idonei ad orientare lattività normativa riservata alla potestà della Giunta Comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio Comunale esercita loro tramite la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.
3. Detti criteri generali sono stabiliti dal Consiglio Comunale in apposita deliberazione ovvero in una apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.
1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dellEnte e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio Comunale in specifici obiettivi.
3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla lutilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli assessori coadiuvano il Sindaco nellassicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, lintegrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.
6. Sulla base di tali piani e coordinandosi con gli assessori, il Direttore generale, se nominato, elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovraintendono.
7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.
9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull andamento delle attività di gestione ed impiego di budget.
1. La direzione dellorganizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nellattività ordinaria dellAmministrazione Comunale, nonché realizzare quegli speciali obiettivi che la Giunta abbia eventualmente individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
2. Lo schema organizzativo di cui allart. 56, comma 3, individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, lassetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.
1. Al fine di sovraintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, lAmministrazione può avvalersi in convenzione con altre Amministrazioni comunali della figura del Direttore Generale ovvero conferirne le funzioni al Segretario Comunale.
2. Competono al Direttore generale
le seguenti funzioni:
a) - definire gli interventi necessari per migliorare lefficienza
e lefficacia dei servizi, anche mediante lindividuazione
di forme alternative di gestione;
b) - coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della
gestione;
c) - adottare, dopo aver consultato il comitato di direzione e
secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato
degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
d) - seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici
indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, per quanto
riguarda aziende speciali, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate
dallAmministrazione comunale;
e) - concorrere a diffondere la cultura dellinnovazione
ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa,
i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione
dei principi di cui al Capo I;
f) - le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente
Statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al Comma
1.
3. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco; presiede il sistema di controllo interno, ed è membro di diritto del Comitato di direzione. Il Sindaco può inoltre attribuirgli, con apposita determinazione, la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive.
4. Al Direttore generale, con riguardo allesercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale.
5. Lincarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di Legge. La convenzione di cui al comma 1 può affidare al Direttore Generale funzioni e compiti diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti commi.
1. Il comune ha un Segretario titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi elettivi in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale inoltre:
a) - svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dellelaborazione
di atti normativi e programmatici, alladozione di progetti
ed alla predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
b) - partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute
della Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione;
c) - coordina con ruolo propulsivo lattività di semplificazione
e snellimento dellattività amministrativa comunale;
d) - svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono
attruibuiti dalla Legge nonchè quelli indicati dal regolamento
che il sindaco ritenga di attribuirgli.
3. Il Segretario Comunale è membro di diritto della struttura dedicata al controllo interno e del Comitato di direzione.
1. Il coordinamento nellesercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del presente Titolo è di norma perseguito tramite lattività del Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è lorganismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dellEnte, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco e dal Direttore generale, se nominato, ovvero comunque di interesse congiunto alle attività di gestione di interesse comunale, con particolare riguardo a quelle aventi una implicazione organizzativa intersettoriale.
3. Il comitato collabora nellattuazione degli obiettivi intersettoriali dellEnte, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e normative ritenute necessarie od opportune per realizzare una costante evoluzione dellorganizzazione del lavoro.
4. Il comitato di direzione, composto dai dipendenti titolari di funzione di direzione individuati dal Sindaco, è coordinato dal Sindaco medesimo o suoi delegati. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.
1. Le strutture delle unità che compongono lassetto definito dallo schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.
2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio Comunale, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sullimpiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.
3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di Legge e di regolamento e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.
4. Essi adottano gli occorrenti atti ed assumono le opportune iniziative per lappropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie che lAmministrazione ha attribuito alla loro direzione.
1. I dipendenti titolari delle
funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo mediante attività istruttorie
e di analisi tecnica e collaborano con la Giunta, anche mediante
autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e
programmi volti ad attuarli.
2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o allAssessore
da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività
affidategli e nelle forme previste dagli appositi regolamenti,
partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni
consiliari.
1. I rapporti tra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.
2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.
3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano lesercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dellimparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima qualifica funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.
4. Essi sovraintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dallAmministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al migliore espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.
5. Detti dipendenti possono attribuire, ai sensi di Legge e di regolamento, nonché in rispetto delle singole professionalità, al personale inquadrato nella struttura da essi diretta in possesso di idonea qualifica la responsabilità di adottare singoli provvedimenti aventi efficacia esterna allEnte o loro categorie, nonchè quella di eseguire altre attività aventi efficacia ad esso interna. In tale eventualità, la loro responsabilità di risultato cumula a quella in vigilando altresì quella in eligendo.
1. In base allassetto determinato nello "schema organizzativo" ed allidoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione al Segretario ed a dipendenti di ruolo presso lAmministrazione ovvero assunti ai sensi del comma 2 e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale. Lattribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione, e di funzionario dellarea direttiva, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di Legge e di regolamento mediante lassunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.
3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nellemanazione degli atti o di rilevante inefficienza o incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.
4. La revoca delle funzioni
di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione
allinteressato delle ragioni che la supportano.
5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito alla assegnazione
ed alla revoca delle funzioni di direzione.
1. I dipendenti titolari delle
funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di Legge e di
regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento
delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati
alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente
al Sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.
2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi
del regolamento:
a) - della tempestività e della regolarità degli
atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria
diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della
eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina
da applicare;
b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla
loro gestione;
c) - dellordinata utilizzazione dei fondi e delle altre
risorse reali rimesse a loro disposizione.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
4. Essi provvedono altresì
al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre
le seguenti funzioni:
a) - presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono
le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono
alla giunta la designazione degli altri membri;
b) - rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi
compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione
degli strumenti urbanistici;
d) - provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi
e ne curano lesecuzione;
f) - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni
accessorie nellambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) - pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge
o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 50
del D.Lgs. 267/2000;
h) - promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del
personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti
e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) - provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco
e dal direttore;
j) - forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento
di contabilità gli elementi per la predisposizione della
proposta di piano esecutivo di gestione;
k) - autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,
i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal direttore e dal sindaco;
l) - concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune.
5. Nellesercizio delle proprie funzioni di sovraintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui allart. 63 comma 3.
1. LOrdinamento della
finanza del Comune è disciplinato dalla legge e nei limiti
da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità.
2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in
coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica
del Comune e sono deliberati consensualmente agli atti di programmazione,
in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse
ed i risultati da perseguire.
3. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto
entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il
pareggio finanziario. Il ricorso all'indebitamento è consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento ed è
determinato in occasione della approvazione del bilancio.
4. Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri
in carica. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare
le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione,
altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta:
in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano
le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di
bilancio. Sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse
ai prelevamenti dai fondi di riserva.
1. Gli atti di assunzione degli
impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese
indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio,
devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria
per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dellart.
49 comma 1 e dellart. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura
dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile
andamento complessivo della gestione, non è suscettibile
di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro
cui vanno presentate le proposte e svolto il controllo della ragioneria
sugli atti di impegno e vanno rese le attestazioni di copertura
ed i pareri di regolarità contabile.
1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti
di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive
competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere
nel corso nell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro
svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono
in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative,
assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso
di determinati beni.
2. I responsabili dei settori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative
da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le loro
valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché
in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili
con le iniziative stesse.
3. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni
di cui al comma 1, gli atti a rilevanza esterna necessari per
realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai responsabili
dei settori competenti, rispettivamente in attuazione di quanto
stabilito dal Consiglio. A tal fine la Giunta o i responsabili
dei settori propongono l'assunzione dei relativi impegni di spesa,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie
preventivamente assegnate.
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed Amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
3. Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
4. Il Consiglio Comunale pronunzia la decadenza dei revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato: la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia costatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia di decadenza, il Consiglio Comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio, ad integrare o ricostituire il Collegio.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli uffici ed atti dell'Amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. I revisori dei conti, se invitati, partecipano alle sedute del Consiglio e della Giunta.
1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
2. Nella relazione al conto consuntivo, il collegio espone le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, sui pareri di regolarità tecnica e contabile, e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla Giunta al bilancio, sui titoli di spesa eccedenti l'originario atto d'impegno, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte della ragioneria e sul modo in cui ha svolto il controllo sugli atti di spesa. Inoltre, nella relazione, il collegio dei revisori, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il collegio dei revisori
esprime il parere sul bilancio di previsione e sugli altri strumenti
previsionali e, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate,
valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni.
4. Al collegio dei revisori sono affidate le funzioni relative
al controllo di gestione di cui allart. 147 lettera b) del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
1. La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi
generali formulati dallorgano politico:
a) - il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) - loggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) - le modalità di scelta del contraente, conformi alle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nellordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
1. La revisione dello Statuto
è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità
che la legge dispone per lapprovazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della
proposta di revisione. Labrogazione deve essere votata contestualmente
allapprovazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento
dellentrata in vigore di questultimo.
1. Dopo lespletamento
del controllo da parte del competente organo regionale il presente
Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
affisso allAlbo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dellInterno per essere inserito nella Raccolta
Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni 30 dalla
pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.