|
Provincia di Forlì - Cesena SETTORE URBANISICA - AMBIENTE - ATTIVITA' ECONOMICHE |
|
REGOLAMENTO DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Regolamento comunale di igiene
Art. 3 Criteri di applicazione del regolamento
Art. 5 Devoluzione dei proventi
CAPO II
AUTORITA’
SANITARIA LOCALE:
STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI
Art. 6 Autorità Sanitaria Locale
Art. 7 Compiti dei
Servizi del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e dell’ARPA
Art. 8 Attribuzione e compiti del Comune
TITOLO II
IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO
CIVILE, COLLETTIVO, SOCIALE
CAPO I
NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Art. 9 Parere
sanitario per concessione o autorizzazione edilizia
e per gli strumenti urbanistici generali
Art. 10 Norme specifiche per insediamenti produttivi
Art. 10bis Norme
specifiche per impianti inducenti esposizioni
Art. 11 Interventi edilizi su fabbricati esistenti
Art. 12 Dichiarazione di alloggio antigienico
Art. 13 Dichiarazione di alloggio inabitabile
Art. 14 Inizio o modifica di attività e processi produttivi
CAPO II
PRESCIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE
Art. 16 Condizioni di salubrità del terreno
Art. 17 Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini
Art. 19 Igiene dei passaggi e spazi privati
Art. 20 Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli uffici
Art. 23 Sicurezza di circolazione
Art. 24 Sicurezza delle superfici fragili
Art. 25 Canne di esalazione per cucine e zone di cottura
Art. 26 Impianti di riscaldamento e canne fumarie
Art. 27 Impianti di trattamento dell’aria
Art. 28 Ventilazione artificiale e termoventilazione
Art. 29 Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
Art. 31 Approvvigionamento
di acqua potabile - Dotazione di
Art. 33 Combustibili utilizzati nelle centrali termiche
Art. 34 Requisiti acustici e valori limite differenziali di immissione
CAPO III
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Art. 35 Classificazione dei locali
CAPO IV
REQUISITI IGIENICI PER ALLOGGI
Art. 38 Classificazione dei locali di abitazione
Art. 39 Caratteristiche e dimensioni dei locali abitativi Categoria A1
Art. 40 Caratteristiche e dimensione dei locali accessori Categoria S
Art. 41 Alloggi e impianti minimi
Art. 42 Locali ai piani interrati e seminterrati
CAPO V
EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE, CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI
Art. 45 Locali di categoria A2
Art. 46 Locali di categoria A3
Art. 47 Locali di categoria A4
Art. 48 Locali di categoria A5
Art. 49 Disposizioni
particolari per l’altezza di alcune categorie
di locali ad uso non residenziale
Art. 50 Illuminazione naturale e artificiale
Art. 51 Locali interrati e seminterrati
Art. 52 Locali accessori a servizio di attività
Art. 53 Soppalchi negli edifici non residenziali
CAPO VI
EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO
Art. 55 Affittacamere - Foresterie
Art. 56 Classificazione
e disciplina igienico sanitaria dei complessi
ricettivi complementari a carattere turistico sociale
Art. 58 Locali di
riposo. Dormitori stabili o temporanei per
Art. 60 Soggiorni di
vacanza per minori
Art. 62 Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di
presidi
Art. 64 Servizi educativi per la prima infanzia
Art. 65 Attività di nurseries in forma individuale a domicilio
Art. 67 Norme igieniche
e di sicurezza di ordine generale per
scuole e locali adibiti ad insegnamento
Art. 68 Palestre e istituti di ginnastica non agonistica
Art. 70 Attività di
estetica, barbiere, parrucchiere uomo e donna,
attrezzature, conduzione igienica delle attività
Art. 70bis Attività
di barbiere, parrucchiere uomo e donna.
Requisiti
Art. 70ter Attività d’estetista. Requisiti specifici.
Art. 71 Attività di tatuaggio e piercing
Art. 72 Autorimesse non destinate al solo posteggio
Art. 74 Impianto di lavaggio automezzi
Art. 75 Centri di
rottamazione, di raccolta rifiuti e similari
Art. 77 Caratteristiche
tecniche e tecnologiche per il funzionamento
Art. 78 Modalità di gestione della piscina
TITOLO III
APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI
Art. 79 Requisiti delle acque destinate ad uso potabile
Art. 80 Inquinamento delle acque ad uso potabile
Art. 81 Dotazione idrica degli edifici e rete idrica interna
Art. 82 Caratteristiche
degli impianti di approvvigionamento a
Art. 83 Utilizzo delle
fonti autonome di approvvigionamento a
Art. 84 Utilizzo delle
fonti autonome di approvvigionamento a
scopo potabile in insediamenti al servizio di collettività
Art. 85 Adeguamento di pozzi preesistenti
Art. 86 Inattivazione e chiusura dei pozzi
Art. 88 Rete idrica e fognature
TUTELA IGIENICA DELLA
PRODUZIONE E COMMERCIO DEGLI ALIMENTI BEVANDE, PRODOTTI FITOSANITARI -
DEPOSITO, USO E VENDITA,
CAPO I
VIGILANZA, ISPEZIONI, CONTROLLI, ACCERTAMENTI
CAPO II
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI RISCHI SANITARI RILEVATI MEDIANTE ISPEZIONI E CONTROLLI
Art. 90 Provvedimenti dell’Autorità Sanitaria
Art. 91 Irregolarità delle merci
CAPO III
LIBRETTI IDONEITA’ SANITARIA
AUTORIZZAZIONE NULLA OSTA SANITARI PER STABILIMENTI E LABORATORI DI PRODUZIONE E PER DEPOSITI ED ESERCIZI DI VENDITA
Art. 92 Libretto di idoneità sanitaria
Art. 93 Autorizzazione Sanitaria
Art. 94 Nulla-osta igienico sanitario
Art. 95 Attestato di
idoneità sanitario per la vendita dei prodotti
Art. 96 Modalità per il
conseguimento di autorizzazione sanitaria
e nulla-osta sanitario, attestato di idoneità sanitaria
CAPO IV
IGIENI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DEL PERSONALE E DELLA CONDUZIONE DEGLI ESERCIZIO DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 98 Requisiti igienico sanitari comuni a tutti gli esercizi
Art. 99 Stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento
Art. 100 Requisiti per cucine industriali
Art. 101 Requisiti degli esercizi di deposito e vendita
Art. 102 Esercizi
pubblici che effettuano la preparazione e la
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 103 Esercizi tradizionali
Art. 106 Esercizi per la
vendita e somministrazione di prodotti
alimentari in forma ambulante o su posteggi
CAPO V
IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI D’ORIGINE ANIMALE
Art. 108 Prodotti di
origine animali - produzione e
Art. 110 Laboratori annessi a spacci di carne
Art. 111 Esercizi per la vendita di prodotti ittici
Art. 112 Laboratori per preparazioni a base di pesce
Art. 113 Macellazione di
animali a domicilio per uso
CAPO VI
REQUISITI DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 115 Divieto di
esposizione e/o detenzione di alimenti e
bevande all’esterno degli esercizi
Art. 117 Paste dolci
secche e fresche
Art. 121 Modalità di vendita gelati
Art. 122 Chioschi per la
somministrazione e vendita piadina
Art. 127 Funghi secchi e funghi conservati
- Parte A funghi spontanei di cui all’art. 126, comma 3
- Parte B funghi secchi di cui all’art. 127, comma 2
- Parte C funghi conservati di cui all’art. 127, comma 6
CAPO VII
PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 129 Locali di deposito e vendita
Art. 130 Modalità di
acquisto trasporto e conservazione dei
Art. 131 Modalità per il deposito e la vendita
Art. 132 Modalità d’uso dei prodotti fitosanitari
Art. 133 Autorizzazione
all’uso di prodotti fitosanitari su
prodotti ortofrutticoli in post raccolta
Art. 134 Uso di prodotti fitosanitari nelle aree urbane
Art. 135 Norme
precauzionali durante i trattamenti con prodotti
fitosanitari nelle aree urbane
Art. 136 Trattamento con
prodotti fitosanitari su appezzamenti
Art. 137 Impiego di
diserbanti in aree extragricole e diserbo
TITOLO V
IGIENE DELL’AMBIENTE
FISICO DI VITA,
CAPO I
NORME INERENTI ACQUE METEORICHE
Art. 140 Bacini per la raccolta delle acque
CAPO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI IN ACQUE SUPERIFICIALI NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO
Art. 142 Definizioni e parametri di potenzialità inquinante
Art. 143 Autorizzazione allo scarico
Art. 144 Prescrizioni
per lo scarico di liquami provenienti da
Art. 146 Parametri e
caratteristiche costruttive degli impianti
Art. 147 Manutenzione e pulizia dei manufatti di scarico
CAPO III
DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI CIVILI E DELLE DEIEZIONI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Art. 148 Spandimento dei
liquami provenienti da insediamenti
civili - Classe A della L.R. n 7 del 1983
Art. 149 Prescrizioni per lo spandimento di liquami zootecnici
Art. 151 Prescrizioni
per lo spandimento di letame ed in
generale delle deiezioni solide
CAPO IV
IGIENE DEL SUOLO
Art. 153 Protezione del suolo dall’inquinamento - Depositi esterni
CAPO V
IGIENE DELL’ARIA
Art. 155 Impianti produttivi e di servizio
Art. 156 Depositi e trasporti polverulenti
Art. 157 Fumi o esalazioni moleste
Art. 158 Pulizia indumenti, tappeti
Art. 159 Depositi odorigeni - Compostaggio
CAPO VI
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Art. 160bis Radiazioni
ELF (frequenza industriale di 50 Hz)
Art. 160quater Impiego
di apparecchiature emittenti radiazioni
non
ionizzanti in medicina, estetica, disinfezione
TITOLO VI
IGIENE URBANA
VETERINARIA ED IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
CAPO I
IGIENE URBANA
Art. 162 Detenzioni e custodia d’animali – Norme generali
Art. 162bis Detenzioni animali in centro abitato
Art. 162ter Trasporto d’animali
Art. 162quater Sfruttamento d’animali
Art. 163 Animali sinantropi in stato di libertà
Art. 165 Commercio di animali d’affezione o esotici
Art. 166 Esercizi di toelettatura animali
Art. 167 Uso di animali negli spettacoli
Art. 167bis Uso di colle e veleni
Art. 168 Smaltimento
carcasse animali d’affezione.
Cimiteri per piccoli animali d’affezione
CAPO II
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
Art. 169 Allevamenti industriali
Art. 170 Disciplina
dello stoccaggio e dello smaltimento delle
Art. 171 Ricoveri di animali: stalle, porcilaie
Art. 172 Requisiti
tecnici dei contenitori per lo stoccaggio e la
maturazione
dei liquami e dei letami provenienti dagli
TITOLO VII
PROFILASSI DELLE
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 174 Compiti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Art. 175 Obbligo di denuncia. Raccolta e trasmissione dei dati
Art. 176 Indagine epidemiologica - Accertamenti e misure di profilassi
Art. 178 Misure di profilassi antirabbica. Detenzione di cani
VACCINAZIONI
Art. 179 Compiti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Art. 180 Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite
DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE
Art. 181 Competenze del Comune e dell’AUSL
Art. 182 Disinfezione di altri locali pubblici o privati
Art. 183 Disinfezione di
stracci, indumenti ed altri effetti
Art. 184 Lotta contro le mosche, le blatte e gli altri infestanti
Art. 185 Lotta contro le mosche negli allevamenti zootecnici
Art. 186 Lotta contro le zanzare
Art. 187 Lotta contro i topi e i ratti
Art. 188 Misure di
protezione ambientale atte a prevenire lo
TITOLO VIII
VIGILANZA SULLE
ATTIVITA’ SANITARIE
CAPO I
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE
Art. 189 Esercizio delle
professioni sanitarie, delle professioni
Art. 190 Apertura di studi professionali medici
Art. 191 Requisiti degli
studi professionali medici e
documentazione
necessaria per il rilascio della certificazione
Art. 192 Autorizzazione
delle strutture, pubbliche e perivate, che svolgono
attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali
Art. 193 Gestione degli
studi professionali medici e dei presidi
Art. 194 Strutture sanitarie veterinarie private
Art. 195 Studi medici veterinari
Art. 196 Autorizzazione
sanitaria delle strutture sanitarie
Art. 197 Gestione delle strutture sanitarie veterinarie
Art. 198 Disciplina della pubblicità sanitaria
medico-chirurgici di qualsiasi specie
TITOLO IX
DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 200 Ambito di applicazione.
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
Art. 202 Attività rumorose nell’ambito di cantieri.
Art. 203 Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI
Art. 205 attività
rumorose nell’ambito delle manifestazioni pubbliche
AUTORIZZAZIONI per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo.
DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE
DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Art. 208 Ambito di applicazione.
Art. 209 Limiti di rumore all’esterno.
Art. 210 Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.
Art. 211 Condizione di impiego per attrezzature specifiche.
DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 215 Contenimento e abbattimento.
Art. 217 Sistema sanzionatorio.
Art. 218 Misurazioni e controlli.
Art. 219 Disposizioni transitorie.
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E TUTELA AMBIENTALE
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1 - Regolamento Comunale d’Igiene.
1. Il regolamento comunale d’igiene, sanità pubblica, veterinaria e tutela ambientale, adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del TULLSS dette norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.
1. Il presente regolamento ed ogni sua successiva modifica, sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Il Regolamento diviene efficace ed operante il primo giorno del mese successivo all’esecutività della delibera di Approvazione.
Art. 3 – Criteri d’applicazione del regolamento.
1 L’indicazione del Sindaco quale autorità competente a provvedere non sta ad indicare una precisa ed esclusiva attribuzione di funzioni bensì la sua qualità di organo responsabile in via generale dell’Amministrazione comunale. Per effetto di quanto stabilito dall’art. 107 del Testo Unico 267/2000, l’adozione degli atti o provvedimenti di natura gestionale è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti.
2 Il Sindaco, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da insediarsi all’interno del perimetro del Centro Storico o in edifici soggetti a particolari vincoli, può ammettere proroghe ovvero deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3 Tali proroghe e/o deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (di seguito denominata A.R.P.A.) secondo le rispettive competenze, e all’esecuzione degli eventuali provvedimenti da essi suggeriti.
4 Resta salva la possibilità al Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro di concedere deroghe particolari ai sensi della
specifica normativa.
Art. 4 - Regime sanzionatorio.
1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 fino a Euro 500,000.
2. È facoltà del Sindaco, ai sensi dell’art.82 dello Statuto Comunale entrato in vigore il 18/06/2001, stabilire le somme da pagarsi a titolo d’oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.
3. Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagare a titolo di oblazione, l’applicazione della sanzione è regolata dalle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l’opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale, dalla normativa vigente.
5. L’autore dell’illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all’adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e nei termini indicati in apposito provvedimento dell’Autorità Sanitaria Locale.
6. L’inottemperanza all’ordine di adeguamento o ripristino di cui al comma 5, è punita con la sanzione prevista dal comma 1.
7. La somma da pagarsi a titolo di oblazione per la violazione di cui al comma 6 è pari alla sanzione prevista per la violazione della norma regolamentare aumentata in misura di un quinto. L’oblazione è esclusa nei casi in cui non sia ammessa per la violazione alla norma regolamentare.
Art. 5 - Devoluzione dei proventi.
1. I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento e per l’inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco finalizzati alla sua attuazione spettano al Comune ai sensi dell’art. 110 del TULCP approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.
CAPO II - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE: STRUTTURE
E SUPPORTI OPERATIVI.
Art. 6 - Autorità Sanitaria Locale.
1. Il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale cui compete l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale.
2. Sono fatte salve le funzioni attribuite in base all’ordinamento comunale e quelle delegate o attribuite dalla legge ad altri organi od Enti.
3. Il Sindaco nell’esercizio delle sue prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale e dell’ARPA intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative. A tali servizi il Sindaco può avanzare richieste e commissionare indagini.
4. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni analitiche di rilievo sia sanitario sia ambientale il Sindaco e i Servizi di Prevenzione si avvalgono del Dipartimento Tecnico dell’ARPA, nonché, per le specifiche competenze, dell’Istituto Zooprofilattico.
5. Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazioni d’altri uffici o enti, d’associazioni o di privati cittadini, venga a conoscenza dell’esistenza o dell’insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento può richiedere, l’intervento immediato dei sopracitati servizi dell’Azienda USL e dell’ARPA per verifiche o accertamenti e per la formulazione di proposte inerenti al caso.
6. Qualora i provvedimenti proposti dal Sindaco coinvolgano specifiche competenze dell’Unità Sanitaria Locale, dell’ARPA o d’altri Comuni o della Provincia, o della Regione, dovrà essere data preventiva informazione alle rispettive Amministrazioni.
7. Nel caso d’ordinanze contingibili ed urgenti,
tale comunicazione dovrà essere almeno contestuale al provvedimento.
Art. 7 - Compiti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e dell’ARPA.
1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e dell’ARPA sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a) devono riferire al Sindaco su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute e costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e dell’ambiente;
b) curano l’istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale. A tal fine:
1) i servizi dell’azienda USL e dell’ARPA, ricevuti gli atti, in copia o in originale, effettuano l’istruttoria tecnica di competenza e trasmettono gli esiti (verbali e pareri) al Comune per la conclusione del procedimento;
2) alla stessa stregua trasmettono atti e proposte d’iniziativa autonoma, che comportano comunque l’emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.
c) effettuano la vigilanza e il controllo sull’attuazione dei provvedimenti del Sindaco, nonché sull’applicazione del presente regolamento;
d) assicurano l’assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità, ambiente e veterinaria;
e) devono riferire nei confronti degli enti gestori di servizio pubblico per gli ambiti di competenza, su situazioni o provvedimenti di particolare rilevanza.
Art. 8 -
Attribuzioni e compiti del Comune.
1. Spetta al Comune il mantenimento dei rapporti giuridici con gli utenti, inerenti alle funzioni amministrative di competenza in materia di sanità e ambiente, sia che si tratti di singoli cittadini che d’associazione o enti.
2. Il Comune riceve le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per l’ulteriore istruttoria tecnica.
3. Spetta al Comune la stesura, il perfezionamento e la notifica dei provvedimenti di competenza dell’Autorità Sanitaria Locale.
TITOLO II - IGIENE
EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, COLLETTIVO, SOCIALE,
LAVORATIVO
Art. 9 - Parere sanitario per concessione o
autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici generali.
1. Quando sia necessario acquisire parere igienico-sanitario al fine della realizzazione di opere edilizie dovrà essere presentata al Servizio d’Igiene Pubblica domanda corredata di tutti i documenti atti ed elaborati necessari per permettere una chiara e corretta comprensione dell’opera e per l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’espressione del parere.
2. Nella relazione e/o negli elaborati da allegarsi alla domanda ai fini della valutazione igienico sanitaria debbono essere indicati:
a) i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione di eventuali mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio;
b) le caratteristiche, le dimensioni e i sistemi di apertura degli infissi esterni ai fini dell’isolamento termoacustico;
c) la destinazione d'uso, la superficie, l’altezza ed i rapporti di illuminazione ed aerazione dei singoli vani;
d) il sistema di ventilazione artificiale degli ambienti per i quali tale ventilazione é ammessa secondo le norme del presente regolamento;
e) il sistema di riscaldamento, la potenzialità della caldaia nonché l’ubicazione e le sezioni di canne fumarie e di esalazione;
f) il sistema di approvvigionamento idropotabile
Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi.
1. Nel caso di opere di urbanizzazione e di
concessione per insediamenti ad uso artigianale, industriale, collettivo,
speciale, lavorativo in genere ed in caso di strumenti
urbanistici generali, il parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda U.S.L. che si
avvale delle conoscenze tecniche della sezione provinciale ARPA
territorialmente competente
2. Ai fini dell'espressione di parere per insediamenti produttivi la documentazione prevista dall'art. 9 deve essere così integrata:
a) scheda informativa, disponibile presso i competenti uffici, circa le caratteristiche proprie dell'attività, corredata, ove richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari utilizzati;
b) per gli insediamenti interagenti con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste da legge (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già presentate agli Enti competenti ed estremi di presentazione delle stesse;
c) ogni elemento utile alla classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art. 217 del TULS approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.
3. Per le attività soggette la documentazione presentata vale come notifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Forlì prevista dall'art.48 del D.P.R. n. 303 del 1956 e deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed edilizi..
Art.10 bis - Norme
specifiche per impianti inducenti
esposizioni a campi elettromagnetici.
1. Per le installazioni dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi, nonché per nuove installazioni di sottostazioni e cabine di
trasformazione elettriche, si applicano le norme del
precedente art. 10.
Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti .
1. Per i fabbricati esistenti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione sono ammessi interventi, anche in contrasto col presente regolamento, purché ne risulti un evidente miglioramento e non vi sia contrasto con leggi vigenti.
Art. 12 - Dichiarazione d’alloggio antigienico.
1. Un alloggio è da ritenersi antigienico quando:
a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio;
b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.
2. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
3. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico.
4. Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o di risanamento.
Art. 13 – Dichiarazione di alloggio inabitabile.
1. Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si segnalano:
a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti;
c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.
2. In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni d’abitabilità.
Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi.
1. Chi intende avviare, riattivare dopo sospensione o modificare in modo significativo un’attività o un processo produttivo deve darne comunicazione al Sindaco almeno 30 giorni prima rispettivamente dell’attivazione o dell’inizio dei lavori di modifica.
2. La comunicazione di cui al comma 1, vale quale notifica ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 303/56 per le ditte soggette al decreto per le quali non era stata dichiarata l’attività in sede di concessione o agibilità e per i casi in cui le modifiche di cui al comma 1 siano state attuate in assenza di concessione o agibilità. In questi casi la comunicazione dovrà essere corredata della documentazione di cui all’art. 9, comma 2, ed art. 10, comma 2, e va presentata, negli stessi termini di cui al comma 1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL.
3. A seguito della comunicazione di cui al primo comma, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, l’Organo competente provvederà ad emettere nei confronti delle attività classificate insalubri ai sensi della vigente normativa, apposito decreto di classificazione.
4. Il Sindaco per motivate esigenze di tutela dell’ambiente e/o della salute pubblica, potrà o vietare l’avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subordinarli a determinate condizioni e cautele sia strumentali che operative.
5. Sono comunque fatti salvi per i titolari gli obblighi di notifica previsti da specifiche normative di settore e gli obblighi di programmare l’attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed igiene per gli addetti.
Art. 15 – Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati.
1. In ogni intervento
edilizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del
proprietario, tutte le necessarie precauzioni per garantire l’incolumità e
l’igiene dei cittadini; in particolare deve
essere impedito l’accesso ai non addetti mediante barriere invalicabili ed
inamovibili; qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternative.
2. Nei cantieri edili e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti fini:
a) per il controllo dell’inquinamento acustico
b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al cantiere;
c) per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro propagazione, in particolare modo quando si tratta di interventi su fabbricati prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee dovranno essere smontati e disinfettati prima della demolizione dei fabbricati.
4. Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito, per periodi superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione di opere murarie, nell’ipotesi di materiali contaminati da sostanze maleodoranti o insudicianti questi dovranno essere immediatamente rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o l’imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi di scarico.
5. Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge per la salute e l’incolumità dei lavoratori addetti ai cantieri edili.
CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI
ORDINE GENERALE.
Art. 16 - Condizioni di
salubrità del terreno.
1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale s’intende costruire un
edificio è umido o sottoposto all’invasione delle acque sotterranee o
superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o
impermeabilizzazione.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
4. La distanza delle finestre o delle porte dei locali di cat. A da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore di mt. 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al 40% o di muri di sostegno di altezza superiore a mt. 1 dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno antistante la finestra o la porta.
Art.17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.
1. Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono
essere facilmente accessibili per interventi di pulizia.
2. Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a mt. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri o aggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm. 30.
3. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da evitare ristagni di acqua; è vietato versare in detto scarico acqua o materiali di rifiuto provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune.
1. I cortili devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Anche per i giardini occorre impedire fenomeni di infiltrazioni lungo i muri.
2. Nei cortili destinati ad illuminare ed
aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche
d’aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di
insalubrità o disturbo degli inquilini stessi.
Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati.
1. Le disposizioni di cui all’art.18, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.
2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.: imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.
3. Le aree inedificate all’interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo d’animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro.
4. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.
5. Il
Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti
per l’igiene degli spazi e dei passaggi privati.
Art. 20 - Misure contro la
penetrazione di ratti e volatili negli edifici.
1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere.
2. In specifico per i piccioni vanno adottate le misure di cui all’art. 163 titolato: “Animali sinantropi in stato di libertà”. A tale scopo, senza ostacolare l’aerazione, devono essere resi impenetrabili sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte.
3. Le
aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a
maglie fitte alla loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per
eventuali controlli.
4. All'interno
degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare
alcuna comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la
perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema fognario; i cavi elettrici,
di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di norma, posti
in canalizzazioni stagne.
5. Tutti
gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le
chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle
pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le connessure di pavimenti e pareti
devono essere stuccate.
1. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall’esterno a mezzo di finestratura avente superficie libera non inferiore a mq 1; può essere consentita illuminazione e aerazione dall’alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terra.
2. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l’aerazione di locali contigui.
3. Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di parapetti di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.
4. Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:
a) scale interne comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: m. 1,20;