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Provincia di Forlì - Cesena SETTORE AFFARI GENERALI-DEMOGRAFICO |
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - FINALITÀ
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 - INTERPRETAZIONE
ART. 4 - RAPPORTI TRA REGOLAMENTO
CONSILIARE E ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
TITOLO I - SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITÀ' DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - IL PRESIDENTE
ART. 5 - PRESIDENZA
ART. 6 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI
ART. 7 - DISCIPLINA DEI GRUPPI
CONSILIARI
ART.8 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 9 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
ART. 10 - NUMERO DELLE COMMISSIONI
E COMPETENZE PER MATERIA
ART. 11 - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE
ART. 12 - SEGRETERIA - VERBALE
ART. 13 - PARTECIPAZIONE PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE O LORO DELEGATI
ART. 14 - UDIENZE CONOSCITIVE
CAPO IV - COMMISSIONI SPECIALI
ART. 15 - COMMISSIONI TEMPORANEE
ART. 16 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
ART. 17 - COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE
ART. 18 - COMMISSIONE D'INDAGINE
ART. 19 - NORMA COMUNE RELATIVAMENTE AL CAPO IV
ART. 20 - NORMA DI RINVIO
TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I - IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
ART. 21 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA
CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 22 - DIRITTI DI ESERCIZIO DEL MANDATO
ART. 23 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
ART. 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
CAPO III - DIRITTI DEL CONSIGLIERE
ART. 26 - DIRITTO DI INIZIATIVA
ART. 27 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
ART. 28 - EMENDAMENTI
ART. 29 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ART. 30 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
ART. 31 - RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI
ART. 33 - INCARICHI PARTICOLARI A CONSIGLIERI
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - CONVOCAZIONE
ART. 34 - COMPETENZA
ART. 35 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ' - TERMINI
ART. 36 - ORDINE DEL GIORNO
ART. 37 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
ART. 38 - DEPOSITO ATTI
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
ART. 39 - SEDE DELLE ADUNANZE
ART. 40 - ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE
ART. 41 - ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE
CAPO III - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
ART. 42 - ADUNANZE
ART. 43 - ADUNANZE SEGRETE
ART. 44 - SEDUTE SOLENNI
ART. 45 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
ART. 46 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
ART. 47- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 48 - PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI
ART. 49 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI
ART. 50 - COMUNICAZIONI
ART. 51 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ART. 52 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
ART. 53 - MODALITÀ DI DISCUSSIONE
ART. 54 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
ART. 55 - FATTO PERSONALE
ART. 56 - MOZIONE D'ORDINE
CAPO V - VERBALE
ART. 57 - VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE
ART. 58 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE
TITOLO IV - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
ART. 59 - INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
ART. 60 - CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
TITOLO V - DELIBERAZIONI
CAPO I - FORMA E CONTENUTO
CAPO II - VOTAZIONI
ART. 62 - MODALITÀ' DI VOTAZIONE
ART. 63 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE
ART. 64 - VOTAZIONE SEGRETA
ART. 65 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
ART. 66 - COMPUTO DEI VOTI
ART. 67 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
ART. 68 - SCRUTATORI
ART. 69 - ABROGAZIONI
ART: 70 - ENTRATA IN VIGORE
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento.
2.Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Il regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei consiglieri comunali e delle commissioni consiliari.
2.Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono rispetto ad esso fonte primaria.
1.Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relativa all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2.Il Sindaco sentito il parere del Segretario Comunale sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3.Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4.Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.
5.L'eventuale interpretazione della norma ha validità per tutta la durata della legislatura.
ART. 4 - RAPPORTI TRA REGOLAMENTO CONSILIARE E ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
1.Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.
1.Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di assenza del Sindaco, la presidenza è attribuita al Vice Sindaco, se consigliere, in caso di impedimento anche del Vice Sindaco, è attribuita agli assessori in ordine di anzianità, se consiglieri comunali; in caso contrario, è attribuita al Consigliere anziano.
Tale anzianità è determinata in base alla maggiore cifra individuale dei voti di lista.
ART. 6 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
1.Il presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.
2.Egli:
a)-dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
b)-concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
c)-precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
d)-apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
e)-mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge ed il presente regolamento sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico.
3.Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.
ART. 7 - DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI
1.In attuazione dell'art. 22 dello statuto il Consiglio si articola in gruppi consiliari formati di regola da consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero.
2.Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario Comunale con le stesse modalità.
3.I consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo, né intendono costituirne uno nuovo, possono far parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.
4.Ogni gruppo consiliare provvede alla nomina del proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Segretario Comunale.
5.Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art.125 del D.Lgs. 267/2000.
6.Ai gruppi consiliari è assicurata, compatibilmente con la disponibilità dell'ente, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di un apposito locale ove sarà messa a disposizione di ciascun gruppo idonea attrezzatura per la conservazione di atti e materiali utili allo svolgimento del mandato.
ART.8 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1.La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2.Il Sindaco informa la conferenza dei capigruppo degli argomenti da iscrivere allo.d.g. del C.C. -
3.La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio comunale. Le proposte ed i pareri delle conferenze sono illustrati al Consiglio dal Sindaco nel corso delle comunicazioni al Consiglio in inizio di seduta. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, secondo quanto previsto dal succitato art. 5. Alla riunione partecipano, su richiesta del Sindaco, gli assessori, il Segretario Comunale ed i funzionari comunali.
4.Il Sindaco concorda con i capigruppo le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza.
5.I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6.Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario e secondo le modalità stabilite dalla conferenza stessa, dal Segretario Comunale o da suo delegato.
ART. 9 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1.In esecuzione del combinato disposto dall'art. 22, comma 2, dello statuto e dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, nomina con votazione palese le commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Esse restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
2.Non possono fare parte delle commissioni il sindaco e gli assessori. Essi sono tenuti a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, se richiesti dalle commissioni.
3.Le commissioni possono invitare a far parte o a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti d associazioni, gruppi, enti ed organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che si ritenga possa offrire contributi utili.
4.Il Consiglio comunale prevede l'erogazione di un gettone per l'effettiva partecipazione alla Commissione dei membri permanenti.
ART. 10 - NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA
1.Il Consiglio Comunale istituisce e si avvale di cinque commissioni permanenti denominate:
2.Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio Comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politico amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione.
Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di svolgere indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e ne comunicano al Consiglio i risultati indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari ed opportuni.
3.Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio che siano loro rimessi dal Sindaco, dal Consiglio stesso o richiesti dalla commissione. Le commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al consiglio con relazioni che il Sindaco illustrerà all'assemblea. Può riferire sull'attività delle commissioni anche il presidente della stessa su richiesta del Sindaco. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il Sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni alle commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti adottati.
4.Il Consiglio comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari definisce una più dettagliata articolazione delle rispettive competenze nell'ambito della materie indicate al comma 1.
ART. 11 - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE
1.Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese.
2.L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di nomina.
3.In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4.Il presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, alla consulta di frazione, ai revisori dei conti, al difensore civico (se istituito).
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione su richiesta scritta di un numero di membri della stessa che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica in Consiglio Comunale. La richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazioni del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni, liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente.
8)-La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Sindaco e all'assessore competente per materia.
ART. 12 - SEGRETERIA - VERBALE
1.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale.
2.Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.
Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta, dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti.
3)-La commissione è validamente riunita se è presente la metà dei componenti.
4)-Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 5 e seguenti. Il pubblico assiste ai lavori della commissione senza diritto di intervento e con l'obbligo di non interferire in qualunque modo con l'ordinario svolgimento dei lavori stessi. A tale scopo il presidente ha la facoltà di disporne l'immediato allontanamento. La convocazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
5)-La commissione si riunisce in seduta segreta quando esamina argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per i quali sia prevista analoga modalità di trattazione.
6)-Alla seduta segreta può partecipare, vincolato al segreto d'ufficio, il Segretario Comunale.
7)-La commissione, su proposta del presidente o su richiesta di uno dei componenti, può deliberare in sede di discussione di un argomento il passaggio in seduta segreta nei seguenti casi:
a)-quando siano introdotte valutazione sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone;
b)-quando le valutazioni riguardano la riservatezza di persone fisiche o giuridiche concernenti interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, ancorché si tratti di notizie e dati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
8)-Le commissioni esprimono pareri che vengono riferiti al Consiglio Comunale.
ART. 13 - PARTECIPAZIONE PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE O LORO DELEGATI
1)-I Presidenti della Consulta di Frazione in rappresentanza dei rispettivi Consigli hanno diritto di partecipare alle commissioni e di avanzare alle commissioni indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'amministrazione, inerenti alle problematiche della Frazione.
2)-Il Presidente può delegare a partecipare ai lavori della commissione un consigliere di frazione.
1)-Le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive nel corso delle quali le persone o i rappresentanti degli enti che siano stati invitati dai presidenti delle commissioni consiliari e che, avendo chiesto di essere sentiti ne abbiano avuto assenso, relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in discussione.
2)-I membri della commissione possono rivolgere domande di chiarimenti agli invitati.
3)-La discussione di merito sull'oggetto dell'udienza è in ogni caso riservata ai soli membri della commissione.
4)-Le commissioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite, possono acquisire elementi di conoscenza sul funzionamento degli uffici dell'amministrazione tramite i responsabili di settore.
ART. 15 - COMMISSIONI TEMPORANEE
1.Il Consiglio comunale può istituire per oggetti specifici commissioni temporanee con compiti di studio su materie relative a questione di carattere generale o particolare che comunque interessino il Comune di volta in volta individuate.
2.Tali commissioni sono costituite da consiglieri comunali; di esse possono far parte anche persone estranee al Consiglio comunale, in base ai criteri di competenza, senza diritto di voto.
3)-Il consiglio può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta, composte da soli Consiglieri.
4)-La composizione, i compiti e le finalità della commissione sono individuate con la delibera istitutiva.
5)-Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la commissione è sciolta di diritto.
ART. 16 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
1.Al fine di affermare la piena dignità della donna ed attuare il principio di uguaglianza e parità sanciti dalla costituzione e dallo statuto, è istituita la commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.
2.Essa è organo consultivo del Consiglio e ha i seguenti compiti:
a)-presentare proposte di revisione ed adozione di atti normativi;
b)-predisporre progetti volti a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
c)-proporre iniziative atte a promuovere una condizione familiare di corresponsabilità della coppia e dell'educazione dei figli e tese a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna; (a questo fine la commissione collabora con il sindaco nella sua funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni, per armonizzare l'esplicazione dei servizi alle generali esigenze degli utenti e della famiglia);
d)-proporre indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
e)-formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di predisposizione di regolamenti ed atti amministrativi;
f)-riferire sull'applicazione delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, in particolare quelle relative alla materia del lavoro e sulle condizioni di impiego delle donne;
g)-proporre iniziative per reperire e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile;
3.La commissione è nominata dal Consiglio comunale e di essa fanno parte, di norma, i consiglieri comunali di sesso femminile, nonché un consigliere di sesso femminile per ogni Frazione designato dai rispettivi Consigli.
4.La deliberazione consiliare di nomina della commissione dovrà stabilirne le modalità di funzionamento.
ART. 17 - COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE
1.Il Comune di Meldola persegue le finalità di assicurare la trasparenza, lefficacia, la produttività dell'azione amministrativa.
2.A tale scopo è istituita una commissione per la verifica delle procedure amministrative.
3.La commissione ha compiti inerenti l'attività preparatoria e propositiva per la più ampia attuazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi e dei diritti di accesso e di informazione da parte dei cittadini.
In particolare la commissione:
a)-si esprime sui regolamenti comunali in materia;
b)-formula proposta in ordine a:
1)-modalità di svolgimento dell'attività del responsabile del procedimento;
2)-tempi di svolgimento del procedimento;
3)-miglioramento dell'impatto organizzativo nei rapporti con i cittadini e con gli enti esterni;
c)-segnala all'amministrazione possibili interventi conseguenti a decisioni giurisprudenziali che coinvolgano interessi di vaste categorie di cittadini.
4.La Commissione, nominata dal Consiglio Comunale, è composta da 1 consigliere comunale per ogni gruppo consiliare e da un numero di esperti pari al numero dei gruppi consiliari il cui nominativo sia emerso, correlato di relativo curriculum, attraverso ampia consultazione con le forze sociali e fra gli ordini professionali, nonché attraverso autocandidatura.
5.Hanno diritto di voto i soli consiglieri.
6.La commissione relaziona annualmente al Consiglio sulla attività svolta e indica gli interventi necessari a migliorare l'efficacia delle procedure amministrative.
ART. 18 - COMMISSIONE D'INDAGINE
1.Il Consiglio, su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni di indagine sull'operato dell'amministrazione comunale, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
2.La commissione è composta garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Non possono farne parte il sindaco e gli assessori.
3.La commissione di indagine può anche compiere ispezioni e perquisizioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire di autorità documenti detenuti dall'amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, ha potestà di audizione del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei dipendenti dell'amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti, nelle questioni esaminate.
4.La commissione, insediata dal sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del presidente, che deve essere un consigliere di minoranza a norma dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000.
5.La commissione delibera in seduta segreta e a maggioranza dei votanti.
6.Delle sedute è tenuto verbale a cura del componente più giovane di età.
7.La commissione durante e alla fine dei lavori può presentare a firma del presidente interrogazioni al sindaco e agli assessori, i quali sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
ART. 19 - NORMA COMUNE RELATIVAMENTE AL CAPO IV
1.Alle commissioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle commissioni permanenti.
1.Oltre alle commissioni di cui innanzi il Consiglio ha la facoltà di istituire ogni altra commissione speciale, attribuendo di volta in volta compiti e finalità e fissandone la composizione e la durata.
ART. 21 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA
1.I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena convalidata dal Consiglio la relativa elezione.
2.Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, lineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3.Se nella prima seduta non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4.Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti.
Questi, se sono presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.
5.Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procedere alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000.
CAPO II
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 22 - DIRITTI DI ESERCIZIO DEL MANDATO
1.I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2.Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle commissioni consiliari, nonché delle altre commissioni formalmente istituite.
3.I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4.I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché dell'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali della associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5.Il Comune garantisce la copertura assicurativa ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
ART. 23 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
1.Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2.Nell'adeguamento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Il consigliere comunale non è vincolato, quindi, nell'espletamento della sua funzione, ad alcune direttiva di partito o di altra organizzazione o soggetto e l'espressione del suo voto deve essere frutto di automa e spontanea volontà.
ART. 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
1.Nei casi di interesse proprio, del coniuge o di congiunti e affini i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della delibera.
ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
1.Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2.Nel caso di assenza la giustificazione deve essere inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, oppure può essere fatto al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3.Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4.Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché ne sia presa nota a verbale.
5.Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.
ART. 26 - DIRITTO DI INIZIATIVA
1.In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
a)-presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
b)-proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
c)-proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
d)-presentare emendamenti ed ordini del giorno;
e)-presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
f)-esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale predispone gli strumenti amministrativi affinché i Consiglieri Comunali possano svolgere appieno il loro mandato.
ART. 27 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1.Le proposte dei singoli consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari dall'art. 61.
2.Linammissibilità è dichiarata dal sindaco.
In caso di contestazione decide il Consiglio.
1.Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al sindaco entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, al presidente anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
2.Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il Sindaco può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario per la valutazione degli emendamenti. Su richiesta del Segretario Comunale, quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
3.Il Presidente o suo incaricato relaziona e illustra al Consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del consiglio e dà notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione.
Il Presidente dà poi facoltà ai presentatori di emendamenti di illustrarli al Consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.
ART. 29 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
1.I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2.Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco, formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3.Alla trattazione delle medesime il Consiglio Comunale dedica la parte iniziale di ciascuna seduta consiliare per una durata massima di quaranta minuti salvo diverse disposizioni del presidente.
4.L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzione su oggetti determinati.
5.L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
6.Esse sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7.L'esame e la discussione delle interrogazioni o interpellanze avrà luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 51.
8.Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta. L'interrogazione o interpellanza riveste carattere d'urgenza quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilità. Il consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al sindaco il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante entro cinque giorni da quello di presentazione.
9.In caso di risposta essa dovrà essere contenuta in 5 minuti. Il presentatore replica per non più di 2 minuti. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di 2 minuti ciascuno, i presentatori che fanno parte di gruppi consiliari diversi.
La Giunta dà le ulteriori precisazioni richieste per non più di due minuti.
10.La trattazione delle interrogazioni o interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.
ART. 30 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
1.La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. La mozione può essere presentata per iscritto al Protocollo Generale o durante la seduta consiliare. In entrambi i casi il Sindaco provvederà ad iscriverla allo.d.g. della prima seduta utile. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata da uno di essi.
3.L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza e attualità che può concludersi con una risoluzione su di esso.
4.Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di ordini del giorno valgono le stesse modalità previste per le mozioni.
5. Al testo delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti alla decisione dell'assemblea possono essere apportati emendamenti che di norma dovranno essere presentati, in forma scritta, al Sindaco il giorno precedente a quello dell'adunanza. La mozione e l'ordine del giorno possono concludersi con una o più risoluzioni approvate dal Consiglio comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
ART. 31 - RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati il Sindaco inserirà all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai consiglieri stessi, sempre che rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale.
2.Il termine di 20 giorni, previsto per la convocazione del Consiglio dall'art. 23 comma 3 dello statuto, decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3.Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le informazioni attinenti all'Amministrazione Comunale, alle sue aziende, istituzioni ed enti a cui il Comune partecipa, utili all'espletamento del mandato elettivo.
I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale; hanno altresì diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta di verbali delle commissioni consiliari permanenti di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
L'esercizio del diritto di informazione è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e le consultazioni degli atti ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
Per coordinare l'esercizio del diritto di consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, l'esercizio del diritto stesso può comportare, su richiesta motivata del soggetto interpellato, il differimento della consultazione o dell'informazione ad altro giorno non eccedente il terzo giorno dalla richiesta.
I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
La richiesta di copie di atti e documenti è effettuata dal consigliere, per iscritto, al Responsabile del Servizio, con indicazione degli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apposizione della data e della firma. Lo stesso consigliere dovrà dichiarare che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, o che non sussistano particolari problemi organizzativi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. Il Responsabile del Servizio, qualora rilevi la sussistenza di impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al comma precedente il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio di diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'allegato B n. 1 del DPR n. 642/1972 ed in esenzione dei diritti di Segreteria.
ART. 33 - INCARICHI PARTICOLARI A CONSIGLIERI
1. Il Consiglio può conferire uno o più incarichi a consiglieri comunali perché questi riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche o esami speciali.
2.L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.
1.La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dallo statuto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da che ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
ART. 35 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ' - TERMINI
1.La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2.L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o di urgenza.
3.L'avviso di convocazione deve essere consegnato, unitamente all'ordine del giorno, dal messo comunale a tutti i consiglieri presso il proprio domicilio:
a)-almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria;
b)-almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
4.Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.
5.La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notificazione del messo comunale.
6.Per domicilio del consigliere del Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel comune se il consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio oppure il luogo, purché situato entro il territorio del comune, indicato dal consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria comunale.
7.I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
8.Nel caso di convocazione di urgenza o di argomenti aggiuntivi di altri già iscritti all'ordine del giorno, la stessa può avvenire mediante telegramma, fax o e-mail.
9.L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.
1.L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno, che viene predisposto dal Sindaco.
2.Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno. Con voto unanime può essere trattato un argomento non iscritto allo.d.g., purchè la relativa deliberazione non necessiti di pareri di regolarità tecnica e/o contabile.
3.Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs 267/2000.
4.Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Le relazioni concernenti i singoli argomenti sono consultabili presso l'ufficio di segreteria.
5.Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 43.
Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6.L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
ART. 37 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
1.L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni e nelle 24 ore precedenti la data fissata per la seduta consiliare rispettivamente nei casi di seduta ordinaria o seduta d'urgenza e fino alla conclusione della riunione. Il Segretario Comunale è responsabile di tale pubblicazione.
2.L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3.Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
-ai Presidenti della consulta di frazione;
-ai Revisori dei conti se all'O.d.G. vi sono deliberazioni riguardanti il bilancio;
-al difensore civico se istituito;
-ai responsabili dei settori comunali;
Entro gli stessi termini, lo.d.g. viene altresì pubblicato sul sito Internet del Comune ed esposto in una bacheca esterna collocata nel loggiato comunale.
4.Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.
1.Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei consiglieri per la consultazione.
2.All'inizio dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
1.Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2.La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3.Su proposta del Sindaco la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentanti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio suoi luoghi ove si verificano situazione particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4.La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5.Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.
ART.40 - ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono alla seduta almeno 6 Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.
2.L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3.Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4.Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può fa richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5.I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
ART. 41 - ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE
1.L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2.L'adunanza che segue ad una prima iniziativa col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3.Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.
4.Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5.Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6.Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7.Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
1.Le adunanze del Consiglio Comunale sono riservate alla trattazione degli argomenti di competenza del medesimo organo secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'art. 36.
2.Le adunanze sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art. 43.
1.L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2.Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3.Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente sospende la discussione. Dopo di che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4.Durante le adunanze segrete restano in aula solamente componenti del Consiglio e il Segretario Comunale.
1.Il Consiglio può riunirsi in seduta solenne allorché voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.
2.Alle adunanze di cui al comma precedente possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri Comuni, delle Frazioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3.In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
ART. 45 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
1.Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2.tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalla norme penali.
3.Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama.
4. In caso di particolare gravità, cioè quando un consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascende a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri consiglieri, dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il presidente può disporre l'esclusione dall'aula del consigliere per tutto il resto della seduta.
ART. 46 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
1.I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2.I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al Consiglio, effettuano i loro interventi.
3.I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.
4.Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5.Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6.Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli impedisce di continuare a parlare.
7.Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
ART. 47 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
1.Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2.Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3.I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale.
4.La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5.Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, sono esposte nella sala delle adunanze.
ART. 48 - PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI
1.Gli assessori non consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.Lgs. 267/2000, ed all'art. 27 dello statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2.La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
ART. 49 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI
1.Alle adunanze del Consiglio Comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, Presidenti della consulta di Frazione per la trattazione di argomenti inerenti l'ordine del giorno.
2.Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3.Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4.Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al presidente dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.
1.All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2.Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del presidente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomenti trattato.
3.Sulle comunicazioni il presidente può consentire l'intervento di un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
ART. 51 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
1.La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Di norma non avviene nelle sedute convocate in via d'urgenza.
2.Le interrogazioni o interpellanze devono essere trattate entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante o interpellante la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante o interpellante per due sedute consecutive salvo i casi di cui al successivo comma 9.
Qualora la risposta richieda unistruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni o interpellanze è data facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
3.L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio del presentatore. La risposta del presidente o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante per dichiarare se sia o no soddisfatto e per esporne le ragioni.
Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore delegato per materia.
4.L'interrogante o interpellante non soddisfatto ha facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità a quanto stabilito dall'art. 30.
5.Nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da uno o più consiglieri la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari scelto concordemente fra i sottoscrittori.
6.Nel caso di interrogazioni o interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interrogazione o l'interpellanza.
7.Le interrogazioni o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente e sono illustrate dai rispettivi presentatori.
8.Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9.Gli interroganti o interpellanti possono chiedere che le risposte siano date anche per iscritto.
ART. 52 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
1.Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.
Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2.Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3.Eventuali proposte su questioni attuali e urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 50. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4.Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
ART. 53 - MODALITÀ DI DISCUSSIONE
1.Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2.Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di dieci minuti. E' data allo stesso la facoltà di un intervento chiarificatore che non dovrà superare la durata di cinque minuti.
3.Il presidente e i membri della Giunta possono intervenire per non più di dieci minuti ciascuno.
4.Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associano quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
5.Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione.
6.Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7.I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo alla pianta organica ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.
ART. 54 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
1.La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2.La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3.Sulle proposte pregiudiziali e sospensive è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si passa ai voti, salvo che il Consiglio, con decisione a maggioranza, ritenga che altri debbano intervenire.
1.Costituiscono fatto personale le critiche alla propria condotta o a quella dei propri familiari, l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2.Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il presidente, dopo diffida, gli toglie la parola.
3.Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più dieci minuti.
1.Chi chiede la parola per mozione dordine ha la precedenza. E mozione dordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2.Sulla mozione dordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
ART. 57 - VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE
1.Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2.Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, da un dipendente comunale dallo stesso designato.
3.Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4.Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura in Consiglio.
5.Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritto a verbale.
6.Il verbale può essere altresì desunto dalla registrazione magnetica effettuata in corso di seduta. Leventuale mancata registrazione per malfunzionamento non comporta responsabilità del Segretario e del personale comunale che lo coadiuva, salve le ipotesi di dolo e di grave negligenza.
7.Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8.Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
ART. 58 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE
1.Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2.All'inizio della riunione il presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato.
Se nessuno si pronuncia, il verbale si sottopone ad approvazione all'unanimità.
3.Su richiesta di uno o più consiglieri il Segretario Comunale provvede a dare lettura della parte del verbale contestata. Eventuali richieste di rettifica o integrazione del verbale devono essere presentate per iscritto.
4.Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta.
Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5.Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6.I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati negli uffici di archivio - protocollo a cura del Segretario Comunale.
7.Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale secondo le norme di legge e regolamentari in materia di diritto di accesso.
ART. 59 - INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
1.Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto e dal D.Lgs. 267/2000.
2.Esso ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel D.Lgs. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
3.Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attributi sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da legge ad essa successive, dallo statuto nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
ART.60 - CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
1.Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2.Il Consiglio verifica l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3.I revisori dei conti adempiono alle funzioni loro attribuite dalla legge e collaborano con il Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. A questo fine il collegio dei revisori partecipa con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4.Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5.Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, se istituito, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
1.L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2.Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, (nei casi di cui all'art. 49 1 comma D.Lgs. 267/2000) rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3.L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4.Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
5.Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito si procede secondo quanto stabilito dall'art. 28.
6.Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.
ART. 62 - MODALITÀ' DI VOTAZIONE
1.Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui si prescritta una maggioranza qualificata.
2.In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3.Non si computano fra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.
4.Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a)-la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b)-le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appreso:
-emendamenti soppressivi;
-emendamenti modificativi;
-emendamenti aggiuntivi;
c)-per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
d)-i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5.Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6.Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a)-Per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta.
Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
b)-per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsione e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
7.Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
ART. 63 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE
1.L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2.Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per dichiarazione verbale. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
3.Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
4.Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori il presidente ne proclama il risultato.
5.La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
6.I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
1.Il consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge e lo statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2.In particolare è necessaria la votazione segreta nei seguenti casi:
a)-per la nomina e la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
b)-per le altre nomine di competenza del Consiglio Comunale;
3.La votazione a scrutinio segreto può aver luogo per mezzo di schede o con procedimento elettronico.
4.Nel sistema di votazione per schede segrete:
a)-se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
b)-se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in casi di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
c)-chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
d)-le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale;
e)-le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
f)-subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario, vengono distrutte.
5.La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.
6.Quando occorrono specifici requisiti il Consiglio Comunale prima di procedere alla nomina si pronuncia con votazione palese anche sul possesso dei requisiti da parte dei candidati.
ART. 65 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
1.Alla votazione per appello nominate si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2.Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
3.Il voto espresso da ciascun consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.
1.Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2.I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3.Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4.In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5.Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6.Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
ART. 67 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
1.Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
2.La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
1.Gli scrutatori, nominati tra i consiglieri all'inizio della seduta consiliare in numero tre, assistono il presidente nelle votazioni e nello scrutinio.
Sono abrogati:
Þ L'art. 5 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato con delibera C.C. n. 80 del 17.11.1997 e successive modifiche e integrazioni;
Þ e tutte le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo all'esecutività della delibera d'approvazione.
(Approvato con delibera C.C. n. 5 del 13.02.2003 - Modificato con delibera C.C. n. 67 del 19/07/2004)